|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
|
Roma, 28 agosto 2017
Circolare n. 139/2017
Oggetto: Autotrasporto –
Formazione professionale 2017 – Aperto il bando – D.M. 7.7.2017, su G.U. n.191
del 17.8.2017.
Il
decreto indicato in oggetto fissa le modalità per usufruire dei finanziamenti
per la formazione professionale nell’autotrasporto di cui al DPR n.83/2009 per uno stanziamento complessivo annuo di 10
milioni di euro.
Si
rammenta che sono finanziabili i piani formativi aziendali, interaziendali,
territoriali o strutturati per filiere, da realizzare tramite soggetti
attuatori che siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di
categoria presenti nel Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori, o di loro
articolazioni territoriali, nonché tramite altri soggetti che costituiscano con
i predetti enti associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di
scopo.
Non
sono finanziabili i corsi di formazione per l’accesso alla professione di
autotrasportatore e quelli per l’acquisizione o il rinnovo di titoli richiesti
obbligatoriamente per l’esercizio dell’attività (es. sono esclusi i corsi CQC).
Possono
proporre domanda di accesso ai contributi le imprese di autotrasporto
regolarmente iscritte al REN (ovvero iscritte
all’Albo se esercitano l’attività con veicoli sotto le 1,5 tonn),
nonché loro cooperative e consorzi.
Le domande devono essere presentate a partire dal 25
settembre fino al termine perentorio del 27 ottobre 2017, in via telematica,
seguendo le modalità che saranno pubblicate sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti a partire dall’11 settembre (sezione Autotrasporto
Merci – Documentazione – Autotrasporto contributi ed incentivi).
Nella
richiesta di contributo vanno indicati l’ente attuatore (che non potrà essere
modificato), il programma del corso, l’impegno dell’ente attuatore a realizzare
il corso, il preventivo di spesa, il calendario del corso.
L’attività
formativa deve essere avviata a partire dal 4 dicembre 2017 e deve terminare
entro l’1 giugno 2018.
Il
contributo massimo erogabile è di 140 mila euro ad impresa; ciascuna impresa
può presentare una sola domanda di finanziamento.
Per la
determinazione del contributo verranno considerati determinati massimali: 30
ore ad allievo; 120 euro per ogni ora di docenza; 30 euro all’ora per compenso
tutor; servizi di consulenza non superiori al 20 per cento del totale dei costi
ammissibili. Inoltre le spese inerenti l’attività didattica devono essere pari
o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
L’erogazione
del contributo avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo,
previa presentazione della rendicontazione dei costi sostenuti. La
rendicontazione si basa sulle fatture pagate; per i costi non ancora saldati
occorre presentare una garanzia fideiussoria.
Il
Ministero si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi
sia durante lo svolgimento che al termine, anche eventualmente attraverso le
registrazioni tachigrafiche del personale viaggiante in formazione. In caso di
accertata irregolarità e violazione l’impresa viene esclusa dal finanziamento e
qualora abbia già ricevuto il contributo è tenuta alla restituzione degli
importi e dei relativi interessi.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.191 del 17.8.2017
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 luglio 2017
Modalita' operative per l'erogazione
dei contributi a favore
delle
iniziative di
formazione professionale nel
settore
dell'autotrasporto, per l'annualita'
2017.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Finalita',
beneficiari e intensita' del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera
c), del decreto
del
Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse
da
destinare all'agevolazione per
nuove azioni di
formazione
professionale nel
settore
dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni.
2. I soggetti
destinatari della
presente misura incentivante
e,
quindi, delle azioni
di formazione professionale, sono le imprese
di
autotrasporto di merci per
conto di terzi, i
cui titolari, soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale
logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad
iniziative di formazione
o aggiornamento professionale
volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie,
allo sviluppo della
competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da tali iniziative
sono esclusi i
corsi di formazione
finalizzati
all'accesso alla
professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli
richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di
una determinata attivita' di
autotrasporto. Non
sono concessi
aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2
del predetto
regolamento (CE) n.
651/2014, alla formazione
organizzata dalle
imprese per
conformarsi alla normativa
nazionale obbligatoria in
materia di formazione.
3. Le iniziative di cui
al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali,
oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere;
in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare
la volonta' di
tutte le
imprese coinvolte di
partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare
l'articolazione interaziendale, territoriale
o per
filiera del progetto
da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1,
comma 2, del citato decreto ministeriale
6 novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del
presente
decreto. Indipendentemente dal piano
formativo proposto, possono
essere
oggetto di
finanziamento esclusivamente le attivita' di
formazione
dirette ai
destinatari che possiedano
i requisiti
richiesti al precedente
comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa
deve essere
avviata a partire dal
4 dicembre 2017 e deve avere termine
entro il
1° giugno 2018. Potranno essere ammessi costi
di preparazione ed
elaborazione del piano
formativo anche se antecedenti a tale
data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale
del presente
decreto.
5. Ai fini
dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo,
le
relative maggiorazioni
ed i costi ammissibili sono calcolati in
base
a quanto previsto
dall'art. 31 del
citato regolamento (CE)
n.
651/2014.
Art. 2
Termine di proposizione delle domande
e requisiti
1. Possono proporre
domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o
secondaria in Italia,
regolarmente iscritte al
Registro elettronico nazionale istituito dal
regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
e le imprese
di autotrasporto di
merci per conto
di terzi che
esercitano la professione esclusivamente con
veicoli di massa
complessiva fino a
1,5 tonnellate, regolarmente
iscritte all'Albo
nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture
societarie regolarmente
iscritte nella sezione
speciale del predetto
Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 6
febbraio 1987, n. 16, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 marzo
1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle
imprese di cui al
precedente punto a), costituite a norma del libro V
titolo VI, capo I, o
del libro V, titolo X, capo II, sezioni
II e
II-bis,
del codice civile,
limitatamente alle imprese
di
autotrasporto di merci per
conto di terzi regolarmente iscritte nella
citata sezione
speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa
richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare
una sola domanda
di accesso al
contributo. In caso di presentazione
di piu' domande sara'
presa in
considerazione solo la
domanda presentata per prima.
3. Le domande per
accedere ai contributi devono essere presentate,
a partire dal 25
settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 27
ottobre 2017, in via
telematica, sottoscritte con firma digitale
dal
rappresentante legale
dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le
specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire
dall'11 settembre 2017,
sul sito del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, nella sezione
Autotrasporto merci -
Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.
4. Il contributo massimo
erogabile per l'attivita' formativa
e'
fissato in euro
140.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di
imprese, per ogni
impresa che all'interno del
raggruppamento stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa.
Per la determinazione
del contributo si terra' altresi'
conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione:
trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della
docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor:
trenta euro per ogni ora;
d) servizi di
consulenza a qualsiasi titolo
prestati: 20 per
cento del totale dei
costi ammissibili.
Fermi restando i
suddetti massimali, le spese complessive inerenti
l'attivita' didattica di cui a:
personale docente, tutor, spese
di
trasferta,
materiali e
forniture con attinenza
al progetto,
ammortamento degli
strumenti e delle attrezzature per la quota
parte
da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di
formazione e
costo dei servizi di
consulenza, dovranno essere pari o superiori
al
50 per cento di tutti i costi
ammissibili. Relativamente ad
ogni
progetto formativo, la
formazione a distanza non potra' superare
il
20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel
progetto
formativo sia
presente attivita' di
formazione a distanza
sara'
obbligatorio fornire,
all'atto della presentazione
della domanda,
idonee informazioni
al fine di consentire
eventuali controlli in
itinere sullo
svolgimento di tali corsi.
5. Al momento della compilazione della
domanda dovranno essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita',
oltre ai dati
identificativi
del richiedente
ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i
seguenti elementi:
a) il soggetto
attuatore delle azioni formative,
conformemente
all'art. 3, comma 2,
del predetto decreto
del Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009, che
non potra' in
alcun caso essere
modificato
successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del
corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del
progetto formativo, il numero complessivo
delle
ore di insegnamento,
il numero e la tipologia
dei destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);
c) dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con
la quale il
soggetto
attuatore designato
dall'impresa attesti la presa visione
del corso
formativo presentato e
si impegni a
realizzarlo nel rispetto
di
quanto previsto dal
presente decreto;
d) il preventivo della
spesa suddiviso nelle seguenti voci:
1. costi della
docenza in aula;
2. costi dei tutor;
3. altri costi per
l'erogazione della formazione;
4. spese di viaggio relative
a formatori e
partecipanti alla
formazione (sono escluse
le spese di alloggio, ad
eccezione delle
spese di alloggio
minime necessarie per
i partecipanti che
sono
lavoratori con disabilita');
5. materiali e forniture
con attinenza al progetto;
6. ammortamento degli
strumenti e delle attrezzature per la
quota
da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
7. costi dei
servizi di consulenza
relativi all'iniziativa
formativa programmata;
8. costi di personale
dei partecipanti al progetto di formazione;
9. spese generali
indirette, secondo le modalita' dettate dall'art.
31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli
aiuti di
Stato adottato dalla commissione europea in
data 17 giugno
2014,
imputate con un metodo
equo e corretto debitamente giustificato.
e) il calendario del
corso (materia trattata, giorno, ora e sede
di svolgimento
del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o piu'
dei predetti elementi del
calendario del corso dovra' essere
effettuata direttamente
online almeno tre giorni prima rispetto
alla
prima data che si
intende modificare, fatti salvi casi di
comprovata
forza maggiore. Per
tali casi, la modifica
potra'
infatti essere
effettuata online in un
termine di tempo
anche inferiore ai tre
giorni, ma la variazione
dovra'
essere documentata e
motivata
oggettivamente
a pena
di esclusione della
giornata formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova
della causa di forza
maggiore sara' oggetto di apposita verifica
in
fase di valutazione
della rendicontazione dei costi sostenuti.
Art. 3
Attivita'
istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita',
emergano
vizi che possano
determinare l'inammissibilita' della
domanda, ai
sensi del presente
decreto e della normativa
vigente, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista
dall'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990,
n. 241. Qualora l'attivita' formativa venga
avviata prima della
chiusura della suddetta
fase procedimentale, le giornate
formative
svolte
anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini
del
contributo.
Resta fermo
che, anche in
caso di ammissibilita', non e'
riconosciuto in favore
dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai
fini del
riconoscimento del
contributo, si procedera' alla verifica dei costi
rendicontati e del
mantenimento in capo all'impresa
dei requisiti
previsti.
2. L'erogazione del
contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della
realizzazione del progetto formativo,
che dovra'
essere completato
entro il termine perentorio del 1°
giugno 2018.
Entro e
non oltre
quarantacinque giorni dal
termine di ciascun
progetto formativo, e
comunque non oltre la data del 16
luglio 2018
per i progetti
formativi conclusi il 1° giugno
2018, dovra' essere
inviata via telematica
specifica rendicontazione dei costi
sostenuti
secondo il preventivo
presentato all'atto della domanda, risultanti
da fatture in originale
o copia conforme,
ovvero da fatture
pro-forma,
indicate in apposito elenco; tali fatture dovranno essere
accompagnate da idonea
documentazione contabile attestante
la prova
certa del loro
pagamento, ovvero da una
garanzia fideiussoria «a
prima richiesta» che
l'impresa istante stipula a favore dello
Stato,
per il periodo di
un anno, a garanzia
del pagamento delle
spese
rendicontate - e
non ancora pagate
- a fronte
dell'iniziativa
formativa
effettuata, IVA inclusa.
Le modalita' di
invio della
rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno
pubblicate
sul sito
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti
nella sezione
Autotrasporto merci - Documentazione -
Autotrasporto contributi ed incentivi. A tale documentazione dovra'
essere
allegata una
relazione di fine
attivita'
debitamente
sottoscritta dall'impresa,
dal consorzio o dalla cooperativa, dalla
quale si evinca la
corrispondenza con il piano formativo presentato e
con i costi preventivati ovvero
i motivi della
mancata
corrispondenza. La documentazione contabile
dovra',
a pena di
inammissibilita', essere
certificata da un
Revisore legale
indipendente e iscritto
nell'apposito Registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo
n. 39/2012 e
successive modifiche,
integrazioni e norme attuative;
il relativo costo potra' essere
rendicontato tra i costi
per i servizi di consulenza di cui
all'art.
2, comma 5, lettera d), punto 6 ma non concorrera'
a determinare le
soglie previste
dall'art. 2, comma 4 del presente decreto.
All'atto della
rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati,
i seguenti
documenti:
a) elenco dei
partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione
del contratto
di lavoro applicato.
Nel caso delle
strutture societarie di
cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), andra'
allegato l'elenco
completo delle aziende partecipanti
al progetto
formativo, con relativo
codice partita IVA e numero di iscrizione
al
Registro
elettronico nazionale
delle imprese che
esercitano la
professione di
autotrasportatore su strada (ovvero
all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto
di terzi per
le imprese che
esercitano la
professione di autotrasportatore esclusivamente con
veicoli di massa
complessiva a pieno carico fino a
1,5 tonnellate),
e, per ciascuna
di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed
addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi
per singole voci;
c) documentazione
comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l'eventuale
caratteristica di
piccola o media
impresa;
e) registri di presenza firmati
dai partecipanti e
vidimati
dall'ente attuatore
contenenti, a pena di
non riconoscimento dei
costi rendicontati
per la relativa lezione, nome,
cognome, codice
fiscale, codice INPS e
qualifica (autista, funzionario
amministrativo, socio,
amministratore, etc.) di ogni discente che
ha
preso parte alla
lezione;
f) tracciati della
formazione svolta in modalita' e-learning;
g) dichiarazione del
docente/tutor o responsabile del corso
(in
caso di FAD), resa
ai sensi del
decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicita' delle
informazioni riportate nei
registri di presenza e/o
nei tracciati
della formazione
svolta in modalita' e-learning
di cui
rispettivamente ai punti e) ed f);
h) dichiarazione dell'ente di formazione,
resa ai sensi
del
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445,
attestante il possesso di
competenze da parte dei docenti
rispetto
alle materie
oggetto del corso;
i) dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con la
quale l'impresa di
autotrasporto conferma che i
dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno
regolarmente partecipato al progetto formativo;
j) coordinate bancarie
dell'impresa.
3. Qualora in sede di
istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi
preventivati o anche uno solo dei parametri
di
cui all'art. 2,
comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi verra' riparametrato
d'ufficio sulla base
dei limiti
massimi prefissati.
Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti
giustificativi delle attivita' o
dei costi
sostenuti, i soggetti
che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola
volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di
quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base
della sola documentazione
valida disponibile.
4. La Commissione
istituita ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del
citato decreto
del Presidente della
Repubblica n. 83 del
2009,
procede, entro il 28
novembre 2017, alla verifica dei requisiti
di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti,
tramite posta elettronica
certificata, l'eventuale
esclusione. Successivamente al
16 luglio
2018, la Commissione, valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria
sulle
rendicontazioni presentate,
redige l'elenco delle
imprese
ammesse al contributo
medesimo e lo comunica alla Direzione
generale
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti
adempimenti.
5. L'importo erogato
alle imprese beneficiarie dei
contributi per
la formazione avverra', in ogni
caso, nei limiti
delle risorse
richiamate all'art. 1,
comma 1. Nel caso in
cui, al termine
delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare
interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione,
al fine di garantire il predetto limite di
spesa,
il contributo da erogarsi
alle imprese richiedenti
sara'
proporzionalmente ridotto.
Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai
contributi
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti - Direzione
generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita'
- si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei
corsi
di formazione,
sia durante la loro effettuazione
che al termine,
anche
attraverso l'eventuale
verifica delle registrazioni
delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli
impegni connessi
con i costi
sostenuti per l'iniziativa.
2. La Commissione
istituita ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del
predetto decreto del
Presidente della Repubblica
n. 83 del
2009
provvede ad escludere
la domanda dell'impresa in caso di:
a) accertamento di
irregolarita'
o violazioni della
vigente
normativa o di quanto
previsto dal presente decreto;
b) mancata
effettuazione del corso
nella data e/o
nella sede
indicata nel calendario,
come eventualmente modificato
ai sensi
dell'art. 2, comma 5, lettera e);
c) mancata
effettuazione dell'eventuale
corso di formazione
a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione di
presenza o frequenza
ai corsi non
corrispondente al vero ovvero
mancata partecipazione degli iscritti
ai medesimi
corsi.
3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla
restituzione degli importi
corrisposti e dei
relativi
interessi, ferma
restando la denuncia
all'Autorita'
giudiziaria per i reati
eventualmente configurabili.
4. In caso di presentazione della garanzia
fideiussoria di cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e'
tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita',
almeno
trenta giorni prima
della scadenza della garanzia stessa, le
fatture
quietanzate corredate di copia
del bonifico dei
versamenti
effettuati. In caso di mancato adempimento, la
medesima Direzione
generale procede
con l'escussione della
garanzia, fatti salvi
i
diritti di regresso
del fideiussore nei confronti del debitore.
Il presente decreto,
vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di
legge, entra in vigore il
giorno successivo
alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 7 luglio 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del
mare, registro n.
1, foglio n. 3061